Un esposto:
Con riferimento al “SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE, FINANZIARIA E TECNICA (ADVISORY) PER LA PREPARAZIONE DEGLI ATTI E LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA SALUTE, DELLA SCIENZA E DELLA INNOVAZIONE DELL’AOU CITTA’ DI TORINO E DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DELL’AOU MAGGIORE DELLA DELLA SALUTE DI NOVARA”, espongo di seguito i dati e i fatti di cui sono a conoscenza.
1. AGGIUDICAZIONE, VALORE DELLA GARA, ATTIVITA’ PREVISTE, MODALITA’ E TEMPI DI ESPLETAMENTO.
A seguito della gara pubblica, l’espletamento del servizio richiamato è stato affidato con la Deliberazione n. 205, del 14 febbraio 2018, dell’AOU Città della Scienza e della Salute di Torino al RTI costituito da Ernest & Young, Rina Counsulting, Studio Legale Tributario e Studio Legale EIPF, per un totale di 622.200 euro, di cui 510.000 per l’offerta e 122.200 per l’IVA al 22%.
Di seguito sintetizzato i servizi previsti e le modalità di espletamento degli stessi, ripresi dal Capitolato speciale della gara.
Art. 2 - Descrizione delle prestazioni.
Come riportato nell’art. 2, le prestazioni sono articolate in tre Fasi distinte.
Di seguito riporto per ognuna delle Aziende Ospedaliere gli aspetti più rilevanti di ognuna delle Fasi previste.
Previsioni per il PSRI di Torino.
Fase 1.
A. Acquisizione, analisi e studio della documentazione dell’operazione …
B. Analisi delle varie procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente con indicazione per ciascuna di esse dei costi/benefici sia in termini di risultati che dei tempi.
C. Assistenza e gestione di tutti gli aspetti di natura giuridico-legale, economica e tecnica, per la formulazione di tutti gli atti e la documentazione necessari all’indizione della gara, sulla base delle scelte degli organi decisionali con particolare riferimento alla:
- identificazione dei rischi associati all’operazione e alla mitigazione degli stessi;
- predisposizione di un piano economico e finanziario che tenga conto degli aspetti collegati alla fattibilità e sostenibilità dell’operazione, comprese le condizioni affinché l’iniziativa possa essere classificata “off balance”, da parte della stazione appaltante;
- definizione di uno schema contrattuale atto a regolare i rapporti con il Concessionario con riferimento ai pagamenti, alle prestazioni, i termini dell’eventuale rinegoziazione e gli obblighi contabili e assicurativi;
- indicazione dei parametri tecnici ed economici utilizzati per la definizione dei criteri di aggiudicazione e della metodologia per la loro valutazione;
- predisposizione del disciplinare di gara completo e di tutta la documentazione necessaria all’indizione della gara prescelta.
Fase 2.
A. Assistenza e consulenza su tutti gli aspetti di natura giuridico/legale, economico/finanziaria e tecnica, durante tutta le fasi della procedura di gara (estesa anche a tutta l’attività della Stazione Appaltante post aggiudicazione e ante sottoscrizione del contratto/convenzione).
B. Assistenza e consulenza (giuridica, economica/finanziaria e tecnica) nella fase di stipula del contratto/convenzione, con il Concessionario aggiudicatario della gara (predisposizione del contratto/convenzione) e di definizione della struttura finanziaria dell’operazione, che comprende gli accordi con gli istituti di credito, gli eventuali accordi di copertura rispetto a variazioni dei tassi di interesse, le modalità di gestione di eventuali operazioni di rifinanziamento.
Fase 3.
Assistenza legale, economica e tecnica per i primi 48 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario della procedura.
Previsioni per la CSS di Novara.
Fase 1.
A. Acquisizione, analisi e studio della documentazione dell’operazione …
B. Esame e verifica generale dell’operazione, quale definita dal “Piano Economico Fiananziario”, allegato alla istanza di accesso ai finanziamenti ex art. 20 L 67/88, al fine di valutarne la fattibilità giuridica ed economica e le possibilità di miglioramento.
C. Esame delle problematiche connesse all’applicazione della procedura di gara art. 183 Dlgs 50/2016, alla fattispecie concreta e individuazione delle relative soluzioni.
D. Assistenza e consulenza su tutti gli aspetti di natura giuridico/legale, economico/finanziario e tecnica comprensiva della predisposizione di tutti gli atti e i documenti necessari e/o utili all’indizione della procedura prevista dall’art. 183 Dlgs 50/2016 (compresi i capitolati del servizio e delle attività commerciali previste dal PEF).
Fase 2.
A. Assistenza e consulenza su tutti gli aspetti di natura giuridico/legale, economico/finanziaria e tecnica, durante tutta le fasi della procedura di gara (estesa anche a tutta l’attività della Stazione Appaltante post aggiudicazione e ante sottoscrizione del contratto/convenzione).
B. Assistenza e consulenza (giuridica, economica/finanziaria e tecnica) nella fase di stipula del contratto/convenzione, con il Concessionario aggiudicatario della gara (predisposizione del contratto/convenzione).
Fase 3.
Assistenza legale, economica e tecnica per i primi 48 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto/convenzione con il Concessionario aggiudicatario della gara.
Art. 3 - Durata dei contratti.
La durata dei contratti che verranno stipulati dalle Aziende Ospedaliere è di complessivi 66 mesi per l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e di 62 mesi per l’AOU Maggiore della Carità di Novara, così suddivisi:
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino:
- Fase 1: 6 mesi dalla stipula del contratto;
- Fase 2: 12 mesi dall’approvazione dei risultati della Fase 1;
- Fase 3: 48 mesi dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicazione della procedura.
AOU Maggiore della Carità di Novara:
- Fase 1: 6 mesi dalla stipula del contratto;
- Fase 2: 8 mesi dall’approvazione dei risultati della Fase 1;
- Fase 3: 48 mesi dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicazione della procedura.
Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di prorogare le singole Fasi previste, qualora entro i termini di scadenza, per cause indipendenti dall’aggiudicatario non sia stato possibile il completamento delle attività previste.
Inoltre, le stesse Amministrazioni si riservano anche la facoltà di prorogare i contratti qualora, entro i termini di scadenza previsti, non siano concluse tutte le fasi previste.
Art. 4 - Gruppo di lavoro
Descrive il gruppo di lavoro che il fornitore metterà a disposizione delle Amministrazioni, precisa le professionalità e le competenze che lo comporranno.
Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio
Prevede il fatto che le attività oggetto del servizio debbano essere eseguite a regola d’arte e che il fornitore si avvalga di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni; le eventuali sostituzioni delle unità di personale potranno avvenire solo previa autorizzazione delle Amministrazioni affidatarie.
Art. 6 - Obblighi del Fornitore
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi connessi a tutte le attività previste.
Il Fornitore ha l’obbligo di manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla inosservanza delle norme di sicurezza vigenti.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni …
Art. 7 - Penali
Contiene la lista delle penali, l’entità, gli eventi e le modalità di applicazione a fronte dei quali saranno applicate.
Art. 8 - Risoluzione del contratto
Art. 9 - Recesso dal contratto
Art. 10 - Obbligo di riservatezza e clausola etica
Contiene raccomandazioni circa la riservatezza che l’Advisor dovrà garantire circa l’esclusività dei dati, valutazioni o altro materiale forniti alle Amministrazioni.
L’Appaltatore dovrà considerare riservato tutto il materiale e tutte le informazioni, dati o documenti forniti alle Amministrazioni.
Art. 11 - Fatturazione e pagamenti
Art. 12 - Cessione del contratto, d’azienda o di ramo d’azienda
Art. 13 - Cessioni di credito
2. CONTENUTI E ATTIVITA’ DEL FORNITORE
Premesso che le attività dell’Advisor, previste dalle Fasi 1 (predisposizione e gestione delle procedure), sono talmente ampie da delineare una responsabilità del fornitore in ordine agli esiti delle procedure, di seguito si osserva quanto riportato.
A. Conflitto di interessi.
Con riferimento al Capitolato speciale, desta perplessità la mancata attenzione circa l’insorgere del conflitto di interessi che si determina quando, come nel caso di cui trattasi, un soggetto esterno è chiamato a predisporre le procedure di gara, senza che venga prevista nessuna limitazione circa le collaborazioni del Fornitore con soggetti economici interessati a partecipare alle gare in via di predisposizione.
Senza addentraci nei dettagli, a fronte del nulla del Capitolato, il Codice Etico e di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, approvato con la Deliberazione n. 686, del 13 novembre 2018, prevede all’art. 6:
- comma 3, che il dipendente pubblico comunichi al proprio Responsabile se è titolare di interessi che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che è chiamato a svolgere;
- comma 4, che il dipendente debba fare analoga comunicazione qualora il proprio coniuge o propri parenti e affini entro il secondo grado esercitino attività o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio.
B. Definizione degli schema di contratto.
E’ previsto che l’Advisor fornisca alle stazioni appaltanti assistenza e consulenza (giuridica, economica/finanziaria e tecnica) nella fase di predisposizione dei contratti/convenzione, con il Concessionario aggiudicatario della gara.
Restando in tema, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fin dal 2018, ha predisposto una “Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato”, esaustiva di tutte le necessità della Aziende di regolare i rapporti con i Concessionari.
Vista la previsione di cui al Capitolato era lecito aspettarsi dall’Advisor qualche contributo innovativo o particolare, in relazione a qualche specificità delle due Aziende Ospedaliere, non previste dalla Guida ministeriale.
Purtroppo, non è stato possibile rintracciare nulla di quanto atteso, anzi, le bozza di contratto allegate alle gare di Torino e Novara, invece di apparire arricchite sono state oggetto di uno sfoltimento normativo che, in caso di contenzioso con il Concessionario, potrebbe non tutelare a sufficienza gli interessi delle due Aziende Ospedaliere.
C. Cessione delle partecipazioni e subentro di nuovi soci nella Società di progetto.
Mentre per poter partecipare al gara i soggetti interessati devono dimostrare il possesso di requisiti tecnici, economico-finanziari e di onorabilità, nulla è previsto circa il soggetto subentrante nella compagine sociale della Società di progetto.
Si tratta di una carenza di un qualche rilievo che, in relazione alla durata delle concessioni e alla specificità delle opere di cui trattasi, nel tempo potrebbe mettere in seria difficoltà le due Aziende Ospedaliere.
Reggere il contenzioso con una società con ha sede in un paradiso fiscale o portatrice di capitali di origine illecita potrebbe mettere a dura prova la capacità di resistere delle Aziende ospedaliere di Torino e di Novara.
D. Attività, prestazioni, risultati e valutazione dei Dirigenti.
Il sistema salariale dei Dirigenti della PA prevede che una quota della retribuzione sia collegata al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in relazione alle funzioni svolte.
Considerato l’ampiezza e la qualità delle attività descritte dall’art. 2 del Capitolato speciale rendono le prestazioni dell’Advisor del tutto assimilabili a quelle dei Dirigenti della PA. Sorprende per questo la totale assenza di qualunque collegamento tra la valutazione dell’attività svolta da E&Y, il raggiungimento degli obiettivi e il pagamento dei corrispettivi.
3. INDIZIONE DELLE GARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PSRI DI TORINO E DELLA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI NOVARA.
A. Con la Deliberazione n. 118, del 31 gennaio 2019, la Città della Salute e della Scienza di Torino ha indetto la procedura di gara, da espletare in base al combinato disposto degli artt. 181, utilizzo della procedura di dialogo competitivo, e 183, ricorso alla finanza di progetto, del Dlgs 50/2016, per la realizzazione della componente edilizia e impiantistica del Lotto 1 “Polo della Sanità e della Formazione Clinica” del PSRI – Parco della Salute, della Ricerca e della Innovazione.
B. Con la Deliberazione n. 480, del 12 giugno 2020, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara ha indetto la gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del Dlgs 50/2016 per l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione della “Città della Salute e della Scienza di Novara”, con il ricorso alla finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 del Dlgs 50/2016 (Project Financing).
4. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER L’ATTIVITA’ DI ADVISORY AI SENSI DELL’ARTICOLO 106, COMMA 12, DEL DLGS 50/2016.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ha adottato la Deliberazione n. 331, del 13 marzo 2019, “SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE, FINANZIARIA E TECNICA (ADVISORY) PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITa’ RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL LOttO 1 DEL PARCO DELLA SALUTE, DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE DELLA CITTà DI TORINO. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 106, COMMA 12, DEL DLGS 50/2016.
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 102.000 – IVA ESCLUSA”.
Considerato l’importo dell’IVA al 22%, pari a € 22.440, il totale della spesa da considerare è pari a 124.440 euro.
La necessità di integrare le previsioni del contratto di cui all’affidamento previsto dalla Deliberazione n. 205, del 14 febbraio 2018, è intervenuta quando ancora non erano terminate le attività previste dalle Fasi 1 e nessuna delle due gare era ancora indetta.
Con riferimento alle motivazioni, la premessa dell’atto riporta solamente la dichiarazione che: “è stato raggiunto il limite complessivo delle giornate uomo previste dalla gara per l’intera durata del contratto”, contenuta in una comunicazione del 14 dicembre 2018 dei responsabili dell’attività e dell’esecuzione del contratto.
Detto che in corso d’opera, nella esecuzione di un contratto, possono intervenire fatti non prevedibili in fase di programmazione, nel caso di cui trattasi sorprende la mancanza di motivazioni circa i fatti nuovi intervenuti, capaci di determinare in un arco di tempo così ristretto un cambiamento molto importante, rispetto a quanto inizialmente pianificato.
Esaurire in 10 mesi le risorse il cui impiego era previsto in 66 non appare un esempio di buona amministrazione. L’evento avrebbe dovuto richiamare l’attenzione delle strutture dell’Azienda incaricate dei controlli interni, ma di questo non c’è traccia negli atti.
La previsione del Capitolato speciale per cui le Amministrazioni hanno la facoltà di prorogare le singole Fasi previste o la durate del contratto, a fronte di cause indipendenti dall’aggiudicatario, non appaiono applicabili all’aumento delle prestazioni previste dalla Deliberazione di cui trattasi.
Inoltre, la sentenza del TAR di Napoli n. 5595, del 27 novembre 2020, sembra restringere l’applicazione dell’art. 106, comma 12, invocato nel nostro caso, alle “… sole circostanze imprevedibili e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale e giammai possa essere utilizzata per rimediare ad errori originari compiuti dalla stazione appaltante in sede di valutazione del fabbisogno …”, come invece sembra potrebbe essere accaduto nel caso di cui trattasi.
Un’ultima segnalazione attiene il cambiamento degli oggetti delle Deliberazione.
Mentre nella n. 205, del 14 febbraio 2018, quella dell’aggiudicazione, l’attività dell’Advisor riguarda gli adempimenti collegati alle gare di Torino e di Novara, nella n. 331, del 13 marzo 2019, l’attività è ristretta “… alla procedura di gara per la realizzazione del Lotto 1 del Parco della Salute, della Ricerca e della Innovazione della Città di Torino”.
Integrare un contratto cambiando anche l’oggetto delle prestazioni, senza motivare il cambiamento, può non metta in causa la legittimità dell’atto, ma certo con costituisce un esempio di buona amministrazione.
Inoltre, le attività iniziali previste a supporto dell’AOU di Novara che fine hanno fatto? La comunicazione del Dirigente incaricato dell’esecuzione del contratto si riferisce all’esaurimento delle risorse disponibili solamente per la gara del PSRI di Torino e, se si, a quanto ammontano le risorse residue per Novara?
5. STATO DELLE GARE PER I DUE NUOVI PRESIDI OSPEDALIERI DI TORINO E DI NOVARA.
In ordine all’esito delle gare serve precisare quanto di seguito riportato:
- a distanza di 15 mesi dall’indizione della gara avvenuta il 12 giugno del 2020, l’AOU Maggiore della Carità, prendendo atto delle mancate offerte, ha adottato la Deliberazione n. 937, del 24 settembre 2021, avente per oggetto: “GARA A PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DELL’ART. 61, DLGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI NOVARA, CON RICORSO ALLA FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, DLGS N.50/2016 (PROJECT FINANCING). PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA”.
- a distanza di 43 mesi dall’indizione della gara avvenuta il 31 gennaio 2019, l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, ha adottato la Deliberazione n. 00012222, del 2 settembre 2022, avente ad oggetto: “PROCEDURA DI GARA, MEDIANTE DIALOGO COMPETITIVO, PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 181 E 183 DEL D.LGS. N. 50/2016, E S.M.I., PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA SANITÀ E DELLA FORMAZIONE CLINICA E DEL POLO DELLA RICERCA – (LOTTO 1) - INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 118/2019 DEL 31/01/2019. RIAPERTURA FASE DI DIALOGO COMPETITIVO”. Nello specifico di Torino, va aggiunto che, rispetto all’autunno scorso, il quadro è cambiato in seguito alla decisione del Governo il quale, accogliendo la richiesta della Regione Piemonte, ha deciso di nominare un Commissario con poteri straordinari per la realizzazione del PSRI. Ad oggi, la decisione che risale alla fine del 2022, manca ancora del Decreto di nomina.
Nonostante, le due stazioni appaltanti, con l’adozione dei due atti di cui sopra, prendano atto di uno stato delle gare tutt’altro che positivo, nulla rilevano circa le prestazioni dell’Advisor, come se le attività svolte fossero andate a buon fine, come se i mancati esiti non fossero riconducibili, tutto o in parte, all’Advisor.
Nonostante ciò la Città della Salute e della Scienza di Torino ha continuato a pagare i corrispettivi come se le prestazioni offerte avessero prodotto i risultati attesi.
6. CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, DELIBERAZIONE N. 0001282, del 21 ottobre 2021, oggetto: “SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE, FINANZIARIA E TECNICA (ADVISORY) PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA SALUTE, DELLA RICERCA E DELLA INNOVAZIONE DI TORINO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 63, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2, DEL DLGS N.50/2016. IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 335.266,98 – IVA INCLUSA.
Prima di passare ad altre segnalazioni di merito, si evidenzia che anche la Deliberazione appena citata, come la precedente, di cui alla fine del punto 4, contrariamente alla previsione dell’aggiudicazione iniziale, restringe l’ambito delle attività dell’Advisor a quelle collegate alla gara della sola AOU Città della Salute e della Scienza per il PSRI di Torino.
Venendo alla norma invocata per l’affidamento, in realtà essa prevede che le amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando però conto con adeguata motivazione della sussistenza di alcuni presupposti che riassumendo sono l’assenza di concorrenza per motivi tecnici.
Infatti, alla fine della lettera b), punto 2, è detto che l’eccezione della mancata pubblicizzazione si applica “solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”.
Per venire al nostro caso, il requisito della mancata concorrenza non ricorre per almeno due motivi certi:
- la gara iniziale del 2018 ha visto la partecipazione di 7 RTI diversi più quello di Ernest & Young risultato vincitore;
- da tempo, il mercato elettronico di Consip metteva a disposizione degli enti un adeguato numero di soluzioni in grado di risolvere anche le necessità di Advisory del tipo di quelle di Torino e Novara.
Inoltre, appare disapplicato anche il comma 6, dello stesso articolo, il quale prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica, finanziaria, tecnica e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose …”.
7. I PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI, IL FUTURO DELLE DUE GARE E L’ATTIVITA’ DI ADVISORY.
1. Sulla base dei dati acquisiti con una richiesta di accesso agli atti del 16 dicembre 2022 è emerso che a fronte di impegni complessivi per 1.081.096,98 euro, risultano pagamenti effettuati per 862.036,10 euro, con una disponibilità residua pari a 219.870,88 euro.
2. Come già anticipato in altra parte, dopo la riapertura della FASE II del dialogo competitivo, avvenuto con la Deliberazione n. 000122, del 2 settembre 2022,
la procedura di dialogo competitivo del 2019 per la progettazione, sembra essere in attesa delle determinazioni del Commissario straordinario, per il quale non risulta ancora adottato il Decreto di nomina, dopo gli annunci del dicembre scorso.
Da qui una presumibile interruzione delle attività dell’Advisor, almeno per le attività previste per l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.
3. L’AOU Maggiore della Carità di Novara, con la Deliberazione n. 137, del 24 febbraio scorso, ha indetto una nuova “GARA A PROCEDURA APERTA, IN FASE UNICA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL DLGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA ‘CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI NOVARA’ CON RICORSO ALLO STRUMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 DEL DLGS 50/2016 (PROJECT FINANCING).
In nessuna parte della Deliberazione è fatto cenno al supporto fornito dall’Advisor nella predisposizione del nuovo bando né alle attività delle FASI 2 e 3, previste dall’aggiudicazione iniziale del 2018 per l’Azienda Ospedaliera di Novara.
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